Se stai pensando di trasformare il tuo veicolo commerciale in un van camperizzato a tutti gli effetti, le omologazioni da N1 ad M1 Autocaravan sono l’unica strada che ho deciso di seguire.
Non offro più servizi per “uso speciale abitazione“: scelgo di concentrarmi su un processo chiaro, efficace e pienamente riconosciuto dalla normativa.
Perché è importante omologare correttamente
Omologare significa rendere il veicolo conforme alla legge e sicuro su strada.
Ma non basta avere un allestimento bello o funzionale: bisogna rispettare precisi canoni tecnici e costruttivi. Ogni dettaglio deve essere in linea con quanto richiesto per superare il collaudo in Motorizzazione.Se vuoi sapere quali sono i requisiti necessari per procedere con l’omologazione del tuo van camperizzato, contattami: ti spiegherò tutto in modo chiaro e ti aiuterò a capire se il tuo progetto è idoneo.
Tempi e costi: cosa aspettarsi
Lavoro con la massima trasparenza:
- L’iter di omologazione varia in base al veicolo. Per questo motivo, è fondamentale che io possa visionare il libretto del mezzo, così da fornirti un’indicazione chiara e un preventivo personalizzato.
- La richiesta di omologazione può essere presentata solo quando tutta la documentazione è completa, tutti i requisiti tecnici sono stati verificati e dopo aver versato un acconto pari al 30% del preventivo definitivo.
Fino a quel momento non sarà possibile stabilire i tempi del collaudo. - Una volta presentata la domanda, i tempi per ottenere l’appuntamento in Motorizzazione dipendono esclusivamente dagli uffici competenti.
Possono variare da pochi giorni fino a due o tre mesi, in base alle sessioni di omologazione disponibili e agli appuntamenti confermati dagli uffici territoriali. - I costi per l’omologazione sono abbastanza definiti e, nella maggior parte dei casi, si collocano attorno ai 2.200/2400 euro (iva esclusa), in base alla tipologia di veicolo.
Il saldo viene effettuato al momento della consegna del veicolo con il relativo libretto omologato.
In caso di mancato saldo, il mezzo non verrà restituito, in base a quanto stabilito
dall’art. 2756 del Codice Civile, che riconosce il diritto di ritenzione a tutela del credito.